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IL DECRETO LEGISLATIVO SUL DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

1. Premessa

Approvato dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2004, ai sensi dell'art. 2 c.1, lettera c della legge 28 marzo 2003, n.53, il decreto avvia nuovamente la discussione su un processo - il percorso per gli studenti in uscita dalla scuola media -  interrotto dalla legge 53 con l'abrogazione della L.9/99 sull'obbligo scolastico.

Necessario  qualche accenno alla storia di questi ultimi anni per comprendere meglio il senso, la portata, le indicazioni del decreto.

2. Un po' di storia

    Con la legislazione precedente sull'obbligo scolastico L.9/99 e  formativo L.144/99 art.68, con l'elevazione di un anno obbligatorio nella scuola superiore e in prospettiva due e con l'obbligo di attività formative fino a 18 anni, si era avviato un processo in cui si prevedevano anche azioni tendenti a ridurre la dispersione scolastica e a far interagire i due sistemi Scuola/Formazione Professionale.

In particolare si prevedeva:

·        L'obbligo per le scuole di elaborare una offerta formativa più articolata per garantire una permanenza utile nella scuola e un apprendimento di qualità pur nella diversità delle scelte;

·        L'incremento dei fondi alle  scuole per la sperimentazione di percorsi formativi flessibili;

·        La costituzione di reti territoriali per la formazione e l'informazione (scuole polo);

·        La possibilità per le scuole di elaborazione di percorsi che prevedessero l'interazione con la  Formazione Professionale;

·        L'analisi e valutazione di quanto avvenuto per possibili mutamenti in itinere.

Riferimenti

La legge 9/99, abrogata, e il Regolamento Obbligo scolastico DMPI 9/8/99 n.323 prevedevano:

·         La permanenza dello studente nel sistema scolastico ( 9 anni e in prospettiva 10);

·         Il recupero delle situazioni di difficoltà nel I anno della scuola superiore e il sostegno alle scelte dello studente;

·         L'attenzione all'orientamento promozionale e non espulsivo;  

·         La titolarità delle scuole nei processi di interazione/integrazione con la F.P.;

·         La riflessione e la messa in opera nella scuola di strategie attente per il passaggio degli studenti verso altri indirizzi e verso la FP;

·         Certificazioni di esperienze e di attività differenziate

·         Rete di rilevazioni attraverso i servizi per l'impiego

    Non si è avuto il tempo per un monitoraggio attento, negli scarsi due anni di attuazione, se non nella pubblicazione degli Annali P.I.n.92-93 2001 a cui si rimanda per alcuni dati interessanti.

    Si conoscono anche le difficoltà delle scuole, l'ostilità al provvedimento, la scappatoia del proscioglimento dall'obbligo con la bocciatura al primo anno, il mancato interessamento per il futuro dei giovani prosciolti.

   Vi sono tuttavia anche  esperienze positive, di alcune Scuole Polo che, pur permanendo  nelle scuole i problemi della dispersione, dell'Orientamento in negativo, del  rapporto con la Formazione Professionale nettamente diversificato tra regioni e regioni (v. Formez, integrazione dell'offerta formativa, normativa regionale, n.18, 2003 con dati su Toscana, Lombardia, Puglia, Campania) hanno potuto evidenziare alcuni vantaggi nella gestione reale per le scuole nonostante un notevole stress da superlavoro:

·        Presa in carico nel biennio della superiore del problema della dispersione e percorsi di qualità per non espellere gli studenti;

·        Lavoro sulla flessibilità dell'offerta formativa e approfondimento sugli spazi dell'autonomia per corrispondere a diversi bisogni;

·        Interazione tra scuole ed Enti locali e  Formazione Professionale per avviare esperienze di percorsi integrati a titolarità della scuola;

·        Promozioni di reti virtuose per passaggi, passerelle;

·        Consapevolezza da parte delle scuole di essere in un processo nazionale di riflessione generale di interazione tra sistemi;

·        Attenzione maggiore per gli studenti visto l'obbligo  di seguirli e di interessarsi di loro, con conseguente ampliamento dei processi orientativi;

·        Minore drammaticità nelle scelte degli studenti per la possibilità di passaggi senza esami integrativi tra tipologie scolastiche e comunque  possibilità di scelte diversificate.

3. La legge 53/2003 e il vuoto legislativo

La legge 53/2003  ha previsto la separazione  dei percorsi dopo la scuola Media. Si abroga la legge 9/99 (obbligo) e si declina il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al raggiungimento di una qualifica fino al diciottesimo anno di età  con l'esplicitazione che  la fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato (art.2).

Nella legge si rimanda alla necessità della decretazione successiva e, in particolare, a un successivo decreto riferito alla realizzazione di "interventi di orientamento contro la dispersione scolastica  per assicurare la realizzazione del diritto/dovere di istruzione e formazione" come recita il punto i) dell'art.1, comma 3 della legge 53".

Ne sono derivati alcuni atti:

·        L'Accordo Quadro Conferenza unificata Stato Regioni del 19/6/2003 per una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale per gli studenti in uscita dal primo ciclo di studi, scuola media, nelle more dei decreti attuativi della L.53;

·        Protocolli d'intesa MIUR- Ministero del Lavoro- Regioni in varie date sottoscritti con ipotesi di percorsi triennali in collaborazione tra scuole e formazione professionale.

Prove tecniche di devolution nei protocolli d'intesa MIUR-Ministero Lavoro-Regioni

·         Diversità tra Regione e Regione circa la titolarità ( Formazione Professionale o Scuole) nello svolgimento dei corsi con conseguente disomogeneità tra i protocolli;

·         Problema della validità nazionale dei titoli e delle qualifiche;

·         Definizione degli standard da proporsi da parte della commissione interministeriale- regionale con la collaborazione di ISFOL, IDIRE, INVALSI;

·         Tempi tecnici non consentanei ad intercettare gli studenti all'atto dell'iscrizione nel settembre 2003 in un percorso formativo integrato  sperimentale.

      Nelle more dei percorsi da attuare, un vuoto normativo per le iscrizioni 2003/2004.

Vari i quesiti posti dalle scuole:

·        Gli studenti sono ancora obbligati a frequentare il I anno delle scuole superiori, nell'anno 2003/4, visto che la legge 53 è successiva alla data di iscrizione - gennaio 2003?

·        Sono previste sanzioni per chi non frequenta la scuola superiore, soprattutto quando non si sia in grado di proporre un percorso diverso?

·        Molte perplessità sul pagamento delle tasse scolastiche per cui la risposta è stata data a dicembre 2003, nel senso che permaneva l'esenzione al I anno, visto che la legge era successiva al tempo di iscrizione.

·        Vale ancora la  possibilità, per  lo studente che dopo il I anno decida di passare al II anno di una scuola superiore di diverso indirizzo, di non effettuare esami integrativi come prevedeva la legge 9/99 abrogata?

·        Quale orientamento per gli studenti che per varie ragioni abbiano abbandonato, visto che l'attivazione di percorsi sperimentali, in molte Regioni tardiva, non è stata in grado di intercettarli?

    Di fatto non è presente un riferimento a dati certi su che fine abbiano fatto gli studenti che nel 2003/2004 non abbiano frequentato un Istituto superiore e nemmeno abbiano utilizzato i percorsi sperimentali.  Quanti poi sono stati intercettati dalla nella Formazione Professionale di primo livello?

E' emblematico a tal proposito il caso Puglia.

Dopo il Protocollo d'intesa Direzione Regionale-Regione Puglia per percorsi  sperimentali finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale con articolazione triennale del percorso formativo e indicazione delle qualifiche, con titolarità affidata alla Formazione Professionale, attraverso fondi MIUR-Ministero del Lavoro, nelle more di un Bando tardivo della  F.Professionale, sono stati attivati  5 percorsi a titolarità delle scuole, poi divenuti 6,  iniziati nel febbraio 2004, gestiti dalla Istruzione Professionale con i fondi MIUR, in collaborazione con i Centri di Formazione Professionale.

Sono andati a bando regionale i Corsi Regionali di offerta formativa sperimentale, che prevedono come soggetti attuatori i  Centri di formazione professionale, con istituti scolastici partner. Con Avviso Regionale n.8/2203 viene prodotto un elenco di  34 corsi ammessi in partenariato con Istituti Tecnici e Professionali di tutta la Puglia (18-20 alunni per corso) che dovrebbero partire a breve.

Il buco nero quindi per gli studenti iscritti per l'anno 2003/2004.

4. Le iscrizioni per il 2004/2005

     Altro punto dolente riguarda la questione delle iscrizioni per il 2004/2005.

Nella Circolare sulle Iscrizioni n.2 del 13/1/2004, si affidano molti compiti di rilevazione e orientamento alle scuole, relativamente ai percorsi diversi da quelli scolastici, in un quadro incerto e non ben definito riguardo a forme e strutture atte a un orientamento utile. Insomma, per gli studenti in uscita dalla terza media che vogliano proseguire in un percorso non scolastico, quali sono le opportunità definite per il diritto dovere? In molte Regioni non è stato possibile effettuare l'orientamento richiesto dalla circolare nei tempi utili per l'iscrizione, gennaio 2004, proprio per assenza di riferimenti precisi sul sistema di istruzione e formazione.

Circolare n.2/2004

·         Diritto dovere all'istruzione e alla formazione come ampliamento dell'obbligo scolastico abrogato;

·         Gli studenti sono tenuti a proseguire il proprio percorso formativo non soltanto nel tradizionale percorso scolastico;

·         In attesa dei decreti legislativi e della strutturazione del nuovo assetto ordinamentale articolato sui due percorsi, si fa riferimento all'esistente, ai progetti sperimentali;

·         Compiti di orientamento e rilevazione per le scuole di I grado;

·         Intese con gli Uffici Scolastici Regionali per l'anagrafe degli studenti destinatari di interventi di formazione fino ai 18 anni o fino alla qualifica professionale.

  Un'ultima osservazione: i dati di iscrizione per l'anno scolastico 2004/2205 relativi agli studenti in uscita dalla terza media, che lentamente vengono fuori dalle Direzioni Regionali, indicano una massiccia preferenza per la scuola superiore, rispetto al secondo canale, proprio per l'assenza di indicazioni certe su percorsi diversi. Per altro la prevalenza di iscrizioni per i licei rispetto ai tecnici e agli istituti professionali indicano nettamente un livello di consapevolezza delle famiglie riguardanti il timore di percorsi di secondo livello e una buona fiducia nel sistema di istruzione consolidato rispetto alla virtualità di un secondo canale in cui rischierebbero di ricadere i tecnici e i professionali.

5. Il decreto del 21 maggio

Il decreto spira un'aria di giustificazione complessiva, nella linea di mediazione e di prudenza che da qualche tempo ha assunto il MIUR, rendendosi conto dello scontento che si percepisce ormai nelle scuole e di alcune cantonate incaute (ne sono prova le retromarce su Darwin, la correzione in Gazzetta Ufficiale delle parole della L.53 e delle Indicazioni che avevano cassato la parola uguaglianza dai riferimenti costituzionali).

 La parola obbligo, anch'essa per altro costituzionale, cassata già nella L.53, con molte circonvoluzioni si esplicita come ridefinita e ampliata dalla formula diritto-dovere,  e la fruizione del diritto-dovere è indicata come diritto soggettivo e dovere sociale.

In particolare:

·        Il diritto dovere fa riferimento all'art.4 della Costituzione, più che all'art.3 e 34. E' una visione del mondo. E' un dovere soggettivo di svolgere "un'attività e una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" (art4 Costituzione);

·         l'obbligatorietà prevista anche lessicalmente dall'art. 34 viene "ridefinita" con la formula "diritto-dovere";

·         non viene citato il secondo comma dell'art.3 "E' compito della Repubblica rimuover gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.", che poneva l'"obbligo" per le Istituzioni innanzi tutto di dare la possibilità a tutti di una effettiva valorizzazione dei propri percorsi di formazione;

·        Il diritto di istruzione e formazione per almeno 12 anni - o comunque in percorsi triennali -  può esercitarsi nel sistema dei licei, dell'istruzione e della formazione professionale, nell'apprendistato;

·        Si rimanda a livelli di prestazione definiti a livello nazionale;

·        Si indica che la fruizione del diritto-dovere non è soggetto a tasse di iscrizione e frequenza per i primi due anni;

·        E' prevista la vigilanza sul diritto dovere con le sanzioni secondo le norme vigenti, con l' indicazioni di misure per l'anagrafe degli studenti e la previsione di azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.

6. Un sistema che non c'è

Riferimenti quindi a un sistema coordinato. Con una semplice osservazione: il sistema non c'è.

 Lo studente che  lascia quest'anno la scuola Media e che avrebbe  avuto diritto all'orientamento fin dal gennaio scorso, potrebbe proseguire nel sistema dei Licei o nel sistema di Istruzione e Formazione professionale fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale almeno triennale, o nel sistema dell'apprendistato.

La effettiva possibilità di accesso a quanto declinato non c'era a gennaio e che non c'è nemmeno con il decreto.

·        Infatti l'apprendistato  permette l'accesso a quindici anni compiuti e non è da prendere in considerazione per gli studenti in uscita dalla terza media, almeno per quelli in regola. Per altro i dati ISFOL danno l'apprendistato come appannaggio di diplomati e laureati per la maggior parte.

·        I corsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale, triennali, cui si può fare riferimento per la frequenza relativa al diritto-dovere, che risultano 34 in tutta la Puglia a titolarità regionale,  non sono certo sufficienti per una scelta consapevole. Potrebbero soddisfare circa 600 allievi in tutta la Puglia.

·        Per altro il sistema della Formazione Professionale, con i bandi e le lentezze, non è consentaneo ai tempi scolastici.

·        E i corsi professionali di primo livello,  che spendibilità hanno?

·        Quale il livello di informazione per le  scuole e le famiglie? Per altro nella confusione e problematicità della situazione, le questioni legate all'orientamento  non  risultano assunte come prioritarie dalle Direzioni e dai CSA, che avrebbero serie difficoltà a sostenere una informazione seria senza mettere in luce le contraddizioni del decreto.

·         Se si  aggiunga la questione su che fine fanno i Tecnici e Professionali, il quadro di disorientamento è ancora più fosco. Con un'ultima osservazione: quante quote di organici toglieranno ai tecnici e soprattutto ai professionali i percorsi sperimentali attivati e quelli in prospettiva, mentre Enti di Formazione Professionale si accreditano sempre più appetenti per occupare spazi e le scuole in gran parte corrono ad accreditarsi per difendersi?

     Altro che sistema

Beatrice Mezzina

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