|           Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione
 Visto il decreto legislativo 
          16 aprile 1994, n. 297, approvativo del T.U. delle disposizioni legislative 
          vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 
          e grado;visto il D.M. 23 luglio 1994, n. 231, recante la disciplina dei corsi 
          di riconversione professionale;
 visto il D.I. 10 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 
          marzo 1962, reg. 18 fg. 356, contenente le norme per l' organizzazione 
          dei corsi di aggiornamento culturali e didattici per il personale direttivo 
          ed insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica;
 visti i DD.II. 18 novembre 1978 (registrato alla Corte dei conti il 
          30 novembre 1979, reg. 9 fg. 272), 28 dicembre 1979 (registrato alla 
          Corte dei conti il 6 giugno 1980, reg. 53 fg. 371) e 6 agosto 1982 (registrato 
          alla Corte dei conti il 17 gennaio 1983, reg. 3 fg. 160) e 13 giugno 
          1986 (registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1986, reg. 73 fg. 
          318) con i quali si e' provveduto a rivalutare e a definire i compensi 
          spettanti per attivita' di direzione e di docenza relativi alle iniziative 
          di formazione;
 visto il Contratto nazionale del comparto scuola, sottoscritto in data 
          4 agosto 1995; considerato che il predetto contratto prevede che la 
          progressione di carriera ordinaria e l'eventuale anticipazione del tempo 
          di passaggio tra una posizione stipendiale e quella successiva siano 
          tra l' altro subordinati per tutti gli operatori della scuola all'avvenuta 
          partecipazione ad attivita' di formazione;
 considerata pertanto la necessita' di promuovere organiche azioni di 
          formazione, anche a distanza, idonee ad assicurare una adeguata offerta 
          formativa a tutto il personale della scuola;
 considerato che a tal fine appare opportuno privilegiare l' impegno 
          delle risorse finanziarie in relazione ad organici progetti di elevata 
          qualita' scientifica, capitalizzabili e disseminabili anche a distanza, 
          coerenti con le finalita' fissate nelle annuali direttive del Ministero 
          della P.I. e corredati di idonei strumenti di valutazione;
 considerata la necessita' di rivalutare l' importo del compenso fissato 
          dal decreto interministeriale 13 giugno 1986 per le prestazioni effettuate 
          dal personale impiegato nelle predette iniziative, con riferimento all' 
          attivita' organizzativa, direttiva, di controllo, di docenza, di esercitazione 
          e di coordinamento di lavori di gruppo, anche con riferimento a quanto 
          previsto dalle CC.MM. nn. 98 e 99 del 4 agosto 1995, emanate dal Ministero 
          del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplinano la natura e 
          l' ammontare delle spese ammissibili per le attivita' formative confinanziate 
          dal Fondo sociale europeo;
 considerata altresi' la necessita' di definire il compenso per nuove 
          funzioni, previste dal contratto nazionale per il comparto scuola, della 
          progettazione e valutazione degli interventi formativi, della produzione 
          dei relativi materiali e dell' assistenza tutoriale:
 Decreta Art. 1 - Il compenso per 
        l' attivita' di direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative 
        formative destinate al personale della scuola, ivi comprese quelle per 
        la riconversione professionale, e' quantificabile fino ad un massimo di 
        lire 80.000 (ottantamila) per ogni giornata di attivita' in cui si articola 
        l' iniziativa medesima. Art. 2 - Il compenso per 
        le attivita' di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione 
        e validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione degli interventi 
        stessi, rese nell' ambito di iniziative di formazione capitalizzabili 
        e disseminabili, anche a distanza, e' quantificabile fino ad un massimo 
        di lire 80.000 (ottantamila) per ogni ora di attivita', elevabile a lire 
        100.000 (centomila) per i professori universitari. Art. 3 - Il compenso per 
        le attivita' di docenza prestata nelle predette iniziative e' quantificabile 
        fino ad un massimo di lire 80.000 (ottantamila) per ogni ora di insegnamento, 
        misura elevabile a lire 100.000 (centomila) per i professori universitari. Art. 4 - Il compenso per 
        l' assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori di gruppo o delle 
        esercitazioni previsti dal progetto formativo e' quantificabile fino ad 
        un massimo di lire 50.000 (cinquantamila) orarie. Art. 5 - Il compenso orario 
        per le attivita' svolte dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
        per la collaborazione alla realizzazione dei predetti interventi formativi 
        e' fissato nella misura oraria stabilita per le attivita' aggiuntive disciplinate 
        dall' art. 54 del vigente contratto per ilcomparto scuola.
 Art. 6 - L' ammontare 
        effettivo dei predetti compensi, da erogarsi solo per le attivita' effettivamente 
        svolte, e' definito in relazione ai contenuti ed alle modalita' di realizzazione 
        del progetto della singola iniziativa formativa e deve essere contenuto 
        nei limiti di quanto previsto dai provvedimenti autorizzativi e dai correlati 
        impegni di spesa.Gli oneri derivanti dalle predette iniziative sono posti a carico dei 
        pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Pubblica 
        Istruzione.
 Art. 7 - Il presente decreto 
        entra in vigore con i provvedimenti attuativi del Piano nazionale di aggiornamento 
        relativo all' anno 1996.Esso sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
 IL 
        MINISTRO   
 
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