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| Contributi, approfondimenti, strumenti per la formazione delle funzioni obiettivo/strumentali e dei docenti | 
| FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI AI FINI DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO | 
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| Ministero dell'Istruzione dell'Università e 
        della Ricerca  Bozza di decreto - Ex art. 5 - Legge n. 53/2003 
 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI AI FINI DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO, Al SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76, 87 e Il 7 della Costituzione; VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 5; VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 recante "Definizione delle norme Generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53"; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni; VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62; VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, come sostituito dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 266 del 12 novembre 2004; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...; ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data ...; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...; Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 EMANA 
 Articolo 1 Finalità 1. I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione. 
 2. La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo e di secondo grado, è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici. 
 La formazione sostiene e qualifica la funzione docente 
        nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale 
        e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento 
        di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive 
        con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali. 
         Articolo 2 Formazione iniziale e reclutamento dei docenti Il percorso di formazione iniziale dei docenti, affidato 
        alle università ed alle istituzioni di alta formazione artistica, 
        musicale e coreutica è preordinato all'accesso all'insegnamento. 
         Per l'accesso all'insegnamento nella scuola statale il 
        predetto percorso è connesso con la relativa procedura concorsuale, 
        secondo la specifica procedura selettiva definita dal presente articolo. 
         La procedura selettiva dì cui al comma 2 è 
        finalizzata alla copertura della quota di posti riservata al concorso 
        per titoli ed esami di cui all'articolo 399, comma 1 del testo unico approvato 
        con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, 
        e si articola nelle seguenti fasi:  b) ammissione ad un anno di applicazione presso un'istituzione scolastica, mediante la stipulazione dell'apposito contratto di formazione lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto; c) valutazione da parte dell'istituzione scolastica presso cui è stato svolto l'anno di applicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 7, 8 e 9. 
 Per l'accesso all'insegnamento nei percorsi di istruzione 
        e formazione professionale, le Regioni possono avvalersi del canale formativo 
        di cui al presente decreto legislativo, in connessione con le procedure 
        selettive disciplinate dai rispettivi ordinamenti.  Articolo 3 Formazione iniziale dei docenti I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola 
        dell'infanzia,, del primo cielo e del secondo ciclo del sistema educativo 
        di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono presso 
        le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale 
        e coreutica, nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di 
        secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, 
        pedagogiche, didattiche, organizzativi, relazionali e comunicative, riflessive 
        sulle pratiche didattiche. che caratterizzano il profilo formativo e professionale 
        del docente.  2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 266 del 12 novembre 2004: a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfacoltà o interuniversità, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui al comma 1; b) il profilo formativo e professionale del docente; c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzativi proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica-presso cui si è svolto il tirocinio stesso; d) i relativi ambiti disciplinari; e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, e per non più del 25% dell'area pedagogico-professionale, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione. 
 Per la formazione insegnanti della scuola secondaria 
        di primo grado e del secondo cielo le classi dei corsi di cui al comma 
        2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle 
        discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità 
        di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività 
        didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione 
        di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stages 
        all'estero.  I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di 
        secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università 
        e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, 
        sulla base dei criteri, delle procedure e nell’osservanza dei requisiti 
        minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell’istruzione, 
        dell’università e della ricerca.  I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti 
        con il concorso di. una o più facoltà dello stesso ateneo 
        o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate 
        dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. 
        Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, 
        in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, 
        di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo 
        appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti 
        strutture accademiche degli atenei.  Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università 
        e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo di secondo 
        livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale 
        e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2, 
        3 e 5 per le università, con i necessari adattamenti correlati 
        agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti 
        assicurano altresì il raccordo tra le istituzioni di alta formazione 
        artistica, musicale e coreutica e le università, per quanto riguarda 
        gli ambiti disciplinari comuni.  
 Le classi di abilitazione Per l'insegnamento delle discipline 
        impartite nella scuola secondaria di Primo grado e nel secondo cielo sono 
        individuale con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, 
        dell'università e della ricerca, Per la scuola secondaria di primo 
        grado, si provvede ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 
        19 febbraio 2004, n. 59.  I requisiti e le modalità essenziali della formazione 
        iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei percorsi 
        del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza 
        il diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato in attuazione 
        dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, 
        concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di 
        cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai 
        fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili 
        a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione, 
        dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina 
        le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti 
        gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera 
        c) della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale 
        e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo. 
         Articolo 4 Modalità di svolgimento della procedura selettiva Il Ministro dell'istruzione, dell'università e 
        ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia 
        e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, determina per 
        ogni triennio rimodulabile annualmente, previa individuazione dei relativi 
        mezzi di copertura finanziaria, sulla base di stime p-revisionali del 
        numero degli alunni, anche disabili, e del turn-over del personale del 
        triennio, la programmazione dei posti di insegnamento nelle scuole statali 
        complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su 
        base regionale. La programmazione tiene conto anche dei posti formalmente 
        comunicati dalle Regioni e dalle scuole paritarie, in ragione del fabbisogno 
        di personale per il triennio di riferimento, computato mediante analoghi 
        criteri previsionali.  Ai fini della procedura concorsuale di cui all'articolo 
        2, commi 2 e 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università e 
        della ricerca, con proprio decreto, ripartisce per ciascuna Regione, tra 
        le università funzionanti nella Regione stessa, il numero dei posti 
        disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale, tenuto conto 
        dell'offerta potenziale delle università comunicata da ciascun 
        ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 
        264 e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul 
        territorio. Il numero dei predetti posti è pari alla quota dei 
        posti di insegnamento da coprire nella Regione, riservata al concorso 
        per titoli ed esami di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico 
        approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive 
        modificazioni, maggiorato del 20%. Il Ministro provvede, con le stesse 
        modalità, alla ripartizione tra le istituzioni di alta formazione 
        artistica, musicale e coreutica, del numero dei posti disponibili per 
        l'accesso ai corsi accademici di secondo livellò attivati dalle 
        medesime istituzioni.  Le procedure selettive sono indette, per ciascuna Regione, 
        per i posti da ricoprire nella Regione stessa. All'indizione provvede 
        il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
         
 L'accesso ai corsi di laurea magistrale e ai corsi accademici 
        di secondo livello istituiti e attivati come previsto all'articolo 3, 
        avviene previo superamento di specifiche prove selettive di ammissione, 
        secondo modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale, con 
        decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
        volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza 
        della preparazione dei candidati. Le commissioni preposte a tale accertamento 
        sono nominate dalle competenti strutture accademiche, secondo modalità 
        stabilite nel predetto decreto e sono composte da docenti universitari 
        o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale 
        e coreutica e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative. 
        Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i criteri 
        per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di 
        titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento. 
         Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università 
        e della ricerca, sono determinati i criteri e le modalità per l'acquisizione, 
        da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 6, di ulteriori 
        titoli abilitanti organizzati dalle competenti strutture didattiche degli 
        Atenei.  La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo 
        livello si conseguono, unicamente all'abilitazione all'insegnamento nelle 
        istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa valutazione 
        positiva del tirocinio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), con 
        la discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito 
        da apposite prove, secondo modalità definite con decreto del Ministro 
        dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione 
        d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, e composta, 
        sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, 
        dell'università e della ricerca, da docenti universitari, o da 
        docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, 
        e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative, designati 
        dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il 
        diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola 
        primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, 
        all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione 
        determinate ai sensi dell'articolo 3, comma 7.  La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo 
        livello, unicamente al superamento dell'esame di Stato abilitante, danno 
        titolo all'accesso ai ruoli secondo quanto previsto all'articolo 5.  
 Articolo 5 Accesso ai ruoli e contratto di formazione-lavoro I laureati e i diplomati abilitati ai sensi dell'articolo 
        4, comma 6, sono collocati, a cura degli uffici scolastici regionali, 
        sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in apposite 
        graduatorie, distinte per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria 
        e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna 
        classe di abilitazione.  
 L'ufficio scolastico regionale provvede all'assegnazione 
        alle scuole degli aspiranti di cui al comma 1, nel limite dei posti messi 
        a concorso e nell'ordine delle graduatorie, per lo svolgimento di un anno 
        di applicazione all'insegnamento. A tal fine, il dirigente scolastico 
        della scuola cui l'aspirante è assegnato stipula, con lo stesso, 
        l'apposito contratto di formazione-lavoro di cui all'articolo 5, comma 
        4, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53.  I posti cosi assegnati sono accantonati e destinati esclusivamente 
        al contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui al comma 6.  I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione 
        di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un 
        tutor designato dal collegio dei docenti.  Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, 
        oltre al normale orario di servizio in vigore per il posto di insegnamento 
        cui è assegnato, ad attività fon-native connesse all'esperienza 
        didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di 
        interateneo di cui all'.articolo 6, sulla base delle indicazioni del tutor. 
         Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato 
        discute con il comitato per la valutazione del servizio. di cui all'articolo 
        11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ai fini dell'accesso 
        al ruolo del personale docente delle scuole statali, o con analogo organismo 
        da istituirsi nelle scuole paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione 
        professionale ai fini dell'assunzione nelle medesime scuole paritarie 
        o nel predetto sistema, una relazione sulle esperienze e attività 
        svolte e adeguatamente documentate. A seguito di giudizio favorevole espresso 
        dal comitato, che a tal fine tiene conto anche degli elementi di valutazione 
        forniti dal tutor, il dirigente scolastico di cui al comma 2 stipula con 
        l'interessato il contratto di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, 
        con vincolo di permanenza, per almeno tre anni scolastici, nell'istituzione 
        scolastica o formativa presso cui è stato svolto l'anno di applicazione. 
         Ai fini della valutazione di cui al comma 6 la durata 
        dell'insegnamento effettivamente svolto deve essere non inferiore a 180 
        giorni nell'anno scolastico.  In caso di giudizio non favorevole il dirigente preposto 
        all'ufficio scolastico regionale, sentito il dirigente dell'istituzione 
        scolastica, può concedere una proroga, per un anno scolastico, 
        del periodo di applicazione, ai fini di una nuova valutazione. La proroga 
        è comunque disposta qualora la durata dell'insegnamento effettivamente 
        svolto nel periodo di applicazione sia inferiore a quella indicata al 
        comma 7.  A seguito dell'assunzione a tempo indeterminato l'anno 
        di applicazione è riconosciuto a tutti gli effetti.  Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti 
        impegnati nell'anno di applicazione si applica la disciplina in vigore 
        definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale 
        della scuola.  
 
 Articolo 6 Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti 
 Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) 
        della legge 28 marzo 2003, n. 53 i regolamenti didattici di ateneo, disciplinano 
        la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo 
        denominata "Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli 
        insegnanti", al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:  b) provvedere allo svolgimento, coordinandosi in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali, stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento; c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse; d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore. con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria e artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini; e) collaborazione con le istituzioni di istruzione e formazione, per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativi (IRRE), ovvero su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati. 
 Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei 
        di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito 
        il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, integrato 
        a tali fini con esperti del settore artistico e musicale e coreutico, 
        sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la 
        valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3, in 
        relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali 
        di cui allo stesso articolo.  Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di 
        belle arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del consiglio 
        di amministrazione, adottata su proposta del consiglio accademico, l'istituzione 
        e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione 
        delle attività.  Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 
        4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, I'INDIRE, in collaborazione 
        con le istituzioni scolastiche, le Università e gli IRRE:  b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi di e-learning di cui alla lettera a). 
 Articolo 7 Centri di eccellenza per la formazione 
 Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) 
        della legge n. 53 del 2003, e ferme restando le competenze delle istituzioni 
        formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo 
        di cui all'articolo 6 e le accademie di belle arti e i conservatori di 
        musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, 
        dell'università e della ricerca,, promuovono la costituzione di 
        Centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti delle 
        istituzioni di istruzione e di formazione.  Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le 
        Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università 
        e della ricerca, con l'INDIRE, l'INVALSI e con gli IRRE, anche su proposta 
        delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente 
        con le risorse disponibili, le università, su proposta dei centri 
        di ateneo o di interateneo, di cui all'articolo 6 e delle accadente di 
        belle arti e i conservatori di musica, organizzano apposite attività 
        di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento 
        scolastico e sulla formazione permanente e.ricorrente degli insegnanti. 
         Articolo 8 Norme transitorie e finali 
 Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono disciplinati i corsi abilitanti speciali di cui all’art. 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. | 
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